Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
I pareri, le osservazioni e le proposte di coloro che sono stati ascoltati sono sottoposti al Consiglio regionale insieme al parere, alle
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Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato in conformità alla Costituzione e alle leggi dello Stato.
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Alle Commissioni consiliari riunite in seduta segreta e senza intervento di estranei non può essere opposto il segreto d'ufficio.
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La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.
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I dirigenti dei servizi della Regione, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta, provvedono alla organizzazione e al funzionamento interno
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comprensori; attua il decentramento amministrativo dei propri servizi; adegua i principi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
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all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alle consultazioni degli enti locali, sindacati, altre organizzazioni sociali e singoli cittadini.
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La delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali è conferita, previa loro consultazione, con legge regionale per
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alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
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La Regione partecipa, in modo autonomo, alla programmazione economica, concorrendo alle scelte dello Stato; determina, in collaborazione con gli enti
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in numero non inferiore a cinquemila; - alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi con proposta sottoscritta da
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preventivamente i progetti di legge e gli atti amministrativi di interesse generale agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
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delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale; 8) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla
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previsti per ciascun settore di intervento, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.
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conferire alle Province, ai Comuni e agli enti locali, quali organi di decentramento amministrativo; 15) istituisce, disciplina e sopprime enti e